Art. 5.
(Organizzazioni di produttori agroenergetici).

      1. Alle organizzazioni di produttori agroenergetici si applicano le disposizioni degli articoli da 5 a 7 e da 9 a 14 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
      2. Le organizzazioni di produttori agroenergetici e le loro forme associate hanno priorità nella partecipazione e nella realizzazione degli interventi nel settore agroenergetico di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni.
      3. Le organizzazioni di produttori agroenergetici e le loro forme associate hanno come scopi principali la commercializzazione e la trasformazione in biomassa, in biocombustibili o in biocarburanti dei prodotti agroenergetici dei produttori associati, nonché la relativa produzione di energia e la cessione della stessa. Le organizzazioni di produttori agroenergetici e le loro forme associate hanno inoltre il compito:

          a) di assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, dal punto di vista quantitativo e qualitativo;

 

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          b) di concentrare l'offerta e di commercializzare direttamente la produzione degli associati, nonché di trasformare la stessa produzione in energia e di cederla secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia e secondo le disposizioni del Piano agroenergetico nazionale definito ai sensi dell'articolo 6.

          c) di ridurre i costi di produzione e di favorire la liberalizzazione del mercato, la trasparenza e la regolarità nella vendita dei prodotti e dell'energia ottenuta;

          d) di contribuire, nell'ambito della multifunzionalità produttiva, a promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente nonché di favorire processi di rintracciabilità delle biomasse prodotte.

      4. Per la realizzazione di programmi finalizzati all'attuazione degli scopi e dei compiti di cui al comma 3, le organizzazioni di produttori agroenergetici costituiscono appositi fondi di rotazione, ai sensi della normativa vigente in materia, alimentati da contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati, prevedendo la loro possibile integrazione mediante finanziamenti pubblici, in conformità a quanto disposto in materia di aiuti di Stato dalla normativa comunitaria vigente.